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Il Microclima

Il D.Lgs 81/08 nell’art. 63 pone la sua attenzione sul microclima nei luoghi di lavoro, disponendo che la temperatura nei locali di lavoro sia adeguata al lavoro svolto e alle condizioni climatiche esterne e interne.

Quando si parla di microclima si fa riferimento in particolare a tre fattori: temperatura, umidità e ventilazione. Una cattiva combinazione di questi fattori può dare luogo a condizioni microclimatiche insostenibili per il lavoratore, fino anche allo sviluppo di patologie, ad esempio un colpo di calore.

È necessaria la sorveglianza sanitaria?

Non sempre è richiesta una sorveglianza sanitaria, ma può risultare utile soprattutto nei casi di una esposizione a temperature elevate.

I DPI

Quando si parla di microclima, non si può fare riferimento esclusivamente alle condizioni del singolo luogo di lavoro, ma anche agli sbalzi microclimatici esistenti tra i vari luoghi di lavoro a cui il lavoratore ha accesso. Basti pensare ad un facchino in un magazzino di stoccaggio con celle frigorifere, oppure a operai che effettuano carico e scarico di merci; in questo caso diventano obbligatori indumenti antifreddo, che diventano dei veri e propri dispositivi individuali di protezione e che devono essere messi a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro. È previsto infatti che quando non sia possibile modificare la temperatura del luogo di lavoro, si mettano a disposizione del lavoratore dei mezzi per la protezione individuale.

Come si possono migliorare le condizioni microclimatiche

Per valutare il rischio microclimatico si può ricorrere a indici di stress termico, in modo da individuare le migliori misure di correzione.

Per una ulteriore semplificazione si può fare riferimento ai seguenti valori:

Temperatura superiore a 26 °C

• L’umidità relativa dell’aria deve essere inferiore a 60%.

• Deve essere garantita la circolazione di aria fresca nelle postazioni di lavoro particolarmente calde.

• La durata di esposizione dei lavoratori in ambienti caldi deve essere limitata.

• Deve essere previsto un periodo di progressiva acclimatazione al calore per i lavoratori neoaddetti alle mansioni o di ritorno da periodi feriali, con la limitazione della durata di esposizione al calore al 50% il primo giorno e l’aumento progressivo del 10% al giorno.

• Devono essere previste visite mediche periodiche per i lavoratori esposti alle alte temperature.

• Devono essere previsti periodi di riposo in locali con temperature miti.

Temperatura inferiore a 18 °C

• I lavoratori devono essere dotati di idonei indumenti per la protezione dal freddo.

• Devono essere previsti periodi di riposo in locali con temperature miti.

Temperatura compresa tra 18 °C e 26 °C

• L’umidità relativa deve essere prossima a 50% e comunque tale da evitare la formazione di nebbie e di condense.

• Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere dotate di schermi di protezione e isolamento tali da evitare un soleggiamento eccessivo.

• Le superfici calde/fredde devono essere opportunamente isolate e schermate.

• Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone devono essere opportunamente controllate.

• La temperatura dei locali di riposo, servizi igienici, mense e pronto soccorso deve essere compresa tra 20 °C e 23 °C.

• La temperatura nei locali di lavoro deve tenere conto degli sforzi fisici richiesti ai lavoratori (sollevamento e trasporto pesi, percorrenza di scale).

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