CMP Sicurezza & Privacy

Telefono: 0694546258 Cellulare: 3926572974
Email: info@cmpsicurezza.it

Obblighi del committente nei cantieri temporanei

Qualora si decida di ristrutturare un’abitazione o un appartamento, si decida di realizzare opere fisse in giardino o semplicemente tinteggiare una facciata, si entra nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, “cantieri temporanei o mobili”.
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definisce i cantieri temporanei o mobili:

“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”

È riportato anche un elenco di lavori edili all’allegato X del predetto Decreto Legislativo.

In queste circostanze sei quindi diventato un “committente”, ossia: “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. […]”
Si tratta di una figura molto importante e con elevate responsabilità in materia di salute e sicurezza nei confronti degli operai chiamati a lavorare sul cantiere. Puoi però decidere di nominare un “Responsabile dei Lavori”, ossia semplicemente un soggetto che svolgerà per te i compiti attribuiti dal D. Lgs. 81/08.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

  1. verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
  2. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  3. trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Tra gli altri obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori, qualora sia prevista la presenza di più imprese esecutrici all’interno del cantiere, anche non contemporanea, vi è la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e quella del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se la presenza di più imprese dovesse subentrare successivamente all’inizio dei lavori, sarà sufficiente nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Cosa si rischia? Il D. Lgs. 81/08 è molto chiaro:

  • MANCATA NOMINA DEL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE, sanzione per il committente o il responsabile dei lavori: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 157, co. 1, lett. a)]
  • MANCATA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICA, sanzione per il committente o il responsabile dei lavori: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]

Se sei un committente, oppure se sei il Datore di lavoro di un’impresa affidataria/esecutrice e hai bisogno di maggiori informazioni, contattaci al numero 0694546258 o scrivici su info@cmpsicurezza.it per fissare un appuntamento con uno dei nostri consulenti.